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Venerdì, 24 Agosto 2012 02:00

Ordinanza sindacale n. 67

divieto somministrazione alcolici

Con propria ordinanza Sindacale n° 67, il Vicesindaco ha diposto quanto segue:

Per ragioni di ordine pubblico, ai titolari di esercizi pubblici ubicati  nelle frazioni di Bagno di Gavorrano, Caldana, Bivio Ravi e Grilli, compresi quelli ubicati all’interno dei campi sportivi, durante lo svolgimento delle manifestazioni calcistiche previste nel calendario 2012/2013 e altri incontri ritenuti di particolare rilevanza che saranno specificatamente segnalati, per un periodo tale da comprendere tutta la durata dell’incontro, comprese le due ore antecedenti l’inizio della partita e un’ora dopo la fine della stessa, il divieto assoluto:

  • di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche;
  • di somministrazione e vendita di bevande analcoliche, in lattine e contenitori di vetro e di plastica, consentendone però la vendita e somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta.

Gli esercizi abilitati alla ristorazione potranno  somministrare bevande alcoliche esclusivamente ai propri avventori durante la consumazione dei pasti serviti ai tavoli, pur permanendo il divieto di vendita per asporto.

E’ ugualmente vietato a chiunque introdurre, nell’area della manifestazione, bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l’intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito.

Per visualizzare l`ordinanza completa scarica il seguente documento in pdf:

 Ordinanza Sindacale 67/2012

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