Si rende noto che, ai sensi della normativa vigente, a decorrere dalla data odierna:
- È fatto divieto di effettuare propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso (ivi compresi tabelloni, striscioni o drappi), nonché di ogni forma di propaganda luminosa mobile, di lancio o getto di volantini, e dell'uso di altoparlanti su mezzi mobili, al di fuori dei casi previsti dall'art. 7, comma 2, della legge n. 130/1975 e del Codice della Strada.
- A seguito dell'assegnazione degli spazi di propaganda, il Sindaco, prescindendo dalle eventuali sanzioni penali, disporrà la defissione del materiale di propaganda indebitamente collocato (Capitolo 1, paragrafo 19, Circolare Ministero Interno n. 1943/V del 5.4.1980 – art. 3 della legge 10.12.1993, n. 515).
- È consentito tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore, come previsto dall'art. 6 della legge 4.4.1956, n. 212 e successive modificazioni.
Il rispetto delle disposizioni normative è obbligatorio al fine di garantire il regolare svolgimento della campagna elettorale.
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